RAEE

Decreto RAEE (Dlgs. 49/2014)

Che cos’è il Decreto RAEE?

Il Decreto Legislativo n. 49 del 14 Marzo 2014 “RAEE” recepisce le direttive Europea 2012/19/EU sulle restrizioni dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).

Cosa prevede il Decreto?

Dal 1° Settembre 2007 parte il sistema per la raccolta separata e lo smaltimento del Rifiuto Elettrico ed Elettronico (RAEE).

Che cosa significa RAEE?

RAEE è l’acronimo che indica i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, equivalente all’acronimo europeo di WEE (Waste of Electric and Electronic Equipment). Per RAEE si intende il rifiuto generato dalle apparecchiature, dagli strumenti e dai dispositivi, alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, ovvero:
· Grandi elettrodomestici 
· Piccoli elettrodomestici 
· Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
· Apparecchiature di consumo 
· Apparecchiature di illuminazione 
· Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 
· Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 
· Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 
· Strumenti di monitoraggio e di controllo 
· Distributori automatici.

Quali sono i soggetti obbligati (Art.3, Decreto RAEE)?

Il Produttore Il Produttore è chiunque: FABBRICA o ASSEMBLA e vende in Italia AEE recanti il proprio marchio; RIMARCHIA e vende in Italia AEE prodotte da altri fornitori; IMMETTE per primo in Italia AEE e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza, ovvero:
· importa una AEE da un qualsiasi paese europeo od extraeuropeo e la vende in Italia;
· importa una AEE già distribuita in Italia da altri e la vende sul mercato italiano.

Per la normativa RAEE, anche il “distributore – produttore” (ES. BESPECO) che immette sul mercato italiano AEE che recano il suo marchio e sono fabbricate in Italia o che ha importato direttamente sarà considerato “produttore”.. Il Distributore Il Distributore è colui che, ultimo nella catena commerciale, vende apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE all’utente finale.

Quali sono gli adempimenti di legge?

Il Distributore (Rivenditore) allorché fornisce una nuova apparecchiature elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, ha, tra l’altro, l’obbligo, nei confronti dell’acquirente (utente finale), di ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, un’apparecchiatura a fine vita (di tipo equivalente).
Tutte le apparecchiature, ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore ai Centri di Raccolta pubblici (CdR). I CdR dovranno garantire l’accessibilità e le funzionalità delle infrastrutture e dovranno permettere agli utenti finali ed ai distributori di conferire gratuitamente i RAEE. L’utente detentore di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica AEE domestica, nel momento in cui vuole disfarsene, potrà: 
· conferirla gratuitamente presso il Centro di Raccolta pubblico (CdR) del proprio Comune (la “piattaforma ecologica”);
· consegnarla al distributore in cambio dell’acquisto di una apparecchiatura nuova, equivalente per funzioni. Il Produttore dovrà fare in modo che a partire dal 1°settembre 2007 tutte le AEE introdotte nel mercato italiano rechino il simbolo il simbolo del “cassonetto barrato” in modo chiaro e indelebile, oltre alle informazioni per l’utente contenute nelle istruzioni.
Ciò renderà facilmente riconoscibili quei prodotti che dovranno essere soggetti a raccolta separata. 
Il Produttore dovrà inoltre farsi carico dei costi dell’operazione:
Sebbene la legge preveda la responsabilità finanziaria del produttore per la gestione dei RAEE, anche l’utente, in realtà, ne sarà coinvolto con il trasferimento sul prezzo di vendita di una parte modesta dei costi di questa gestione.

Policy RAEE Bespeco:

La direttiva RAEE si pone l’obiettivo di diminuire il volume dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, riducendo contemporaneamente l’immissione nell’ambiente delle sostanze pericolose vietate dalla direttiva ROHS.

La normativa prevede che a fine vita alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche non possano essere conferite in discarica ma debbano essere gestite da un sistema che preveda la loro raccolta separata e uno specifico trattamento di reimpiego, riciclaggio o altre forme di recupero per prodotti finiti, componenti e materiali. In questa ottica, la direttiva 2012/19/UE incoraggia le aziende a promuovere modifiche in sede di progettazione dei prodotti che rendano le apparecchiature più semplici da smaltire, recuperare e riciclare.

Secondo i dettami della RAEE il produttore deve provvedere al finanziamento della raccolta e del trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita.

Azioni implementate

Sono queste le categorie dei prodotti che sono soggette alla direttiva RAEE:

– apparecchiature  informatiche e per telecomunicazioni
– apparecchi di illuminazione
– strumenti  elettrici ed elettronici compresi cavi e adattatori (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
– strumenti di monitoraggio e controllo

Secondo quanto prescritto dal decreto legislativo n. 49 del 14 Marzo 2014, i nostri prodotti rientranti all’interno del campo di applicazione della direttiva che vengono venduti/trasferiti/ceduti ai nostri clienti rispettano la normativa comunitaria RAEE  in termini di concentrazione delle sostanze proibite.

Può essere  richiesta specifica dichiarazione di conformità alla direttiva, per i codici dei  prodotti  riportati nella  lista rivolgendosi al personale  dell’assistenza  clienti o alle segreterie dei  vari canali  commerciali di  riferimento.

La BESPECO PROFESSIONAL SRL, in attuazione della direttiva RAEE, ha attivato tutte le procedure per la commercializzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dei marchi di cui gestisce l’immissione sul mercato:
– apposizione del simbolo del bidone barrato ed inserimento dello specifico FOGLIO ISTRUZIONI negli articoli soggetti alla direttiva RAEE;
– affidamento al Cobat delle attività di recupero e smaltimento del materiale a fine vita;
– internalizzazione del costo di smaltimento RAEE nel prezzo di vendita dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica (eco-contributo RAEE non visibile);
– adeguamento del listino per comunicare quali sono i prodotti soggetti alla direttiva RAEE. -possibilità di consegnare al distributore un RAEE equivalente all’atto dell’acquisto di una nuova AEE;
– iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con il  numero IT08020000002220 – iscrizione al Registro Nazionale Pile ed Accumulatori con il numero IT16120P00004298

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