RoHS

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA

Il 27 gennaio 2003 il Parlamento europeo ha promulgato due direttive aventi come principale obiettivo la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento di sostanze ritenute pericolose. In particolare, la direttiva 2011/65/EU incl. 2015/863/EU, conosciuta anche con l’acronimo di RoHS 2.0, tende a limitare l’uso di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche, mentre la Direttiva 2012/19/EU, conosciuta anche con l’acronimo di RAEE, definisce i criteri per la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quest’ultima è stata recepita in Italia dal decreto legislativo n.49 del 14 marzo 2014.

SOSTANZE VIETATE

Ai sensi della Direttiva ROHS, a partire dal 1° luglio 2006 le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse nel mercato comunitario non dovranno più contenere, in quantità superiori a quelle consentite, le seguenti sostanze:
– Piombo (Pb)
– Mercurio (Hg)
– Cadmio (Cd)
– Cromo esavalente (cr6+)
– Bifenile polibromurati (PBB)
– Etere di fenile polibromurato (PBDE)

PRODOTTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA

La direttiva RoHS si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (“AEE”) indicate nell’allegato 1 A della Direttiva RAEE:
· Grandi elettrodomestici 
· Piccoli elettrodomestici
· Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 
· Apparecchiature di consumo 
· Apparecchiature di illuminazione compreso lampade ad incandescenza
· Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 
· Giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero 
· Distributori automatici Ai sensi della direttiva RoHS, si intendono per AEE, le apparecchiature, rientranti nel sopraindicato elenco, che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione no superiore ai 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. La Direttiva RoHS non si applica ai componenti o ai sottoinsiemi, ma ai prodotti finiti. Tuttavia affinché un prodotto finito possa essere conforme alla Direttiva è necessario che anche tutti i componenti che lo compongono siano conformi al limite di utilizzo delle sostanze bandite.

IMMISSIONE NEL MERCATO COMUNITARIO

La direttiva RoHS si applica alle AEE, come sopra definite, immesse sul mercato comunitario dopo il 1 luglio 2006.
I beni si intendono immessi nel mercato comunitario quando sono importati da un paese extra UE oppure quando sono prodotti e resi disponibili per la vendita all’interno della UE. Pertanto, anche successivamente al 1 luglio 2006 sarà possibile vendere articoli non conformi alla Direttiva RoHSpurché siano stati importati o prodotti nella UE prima di tale data.

PRODOTTI ESENTI

La direttiva RoHS prevede due macro tipologie di esenzioni: esenzioni generali ed esenzioni specifiche. Esenzioni generali: sono escluse dall’applicazione della direttiva RoHS le seguenti sei categorie di prodotti:
· Le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli stati membri;
· Le armi, le munizioni e il materiale bellico destinato ad usi militari;
· Utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
· I grandi elettrodomestici fissi;
· Dispositivi medicali;
· Strumenti di controllo e monitoraggio; A queste sei categorie vanno anche aggiunti i pezzi di ricambio per la riparazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006. Esenzioni specifiche: tali esenzioni riguardano specifiche sostanze in relazione a particolari impieghi e sono soggette a continui aggiornamenti. Citiamo di seguito le più rilevanti: · Mercurio
in lampade fluorescenti compatte con non più di 5mg per lampada 
in lampade fluorescenti a tubo, per uso generale, con le seguenti limitazioni:
alofostato 10mg 
trifosfato a durata normale 5mg 
trifosfato a lunga durata 8mg 
in lampade fluorescenti tubolari per usi specifici
in altre lampade non indicate negli allegati alla Direttiva RoHS (lampade ad incandescenza e lampadari delle abitazioni) · Piombo
nel vetro di tubi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti 
come elemento di lega in acciaio contenente una percentuale di piombo fino allo 0,35‰, alluminio contenente fino allo 0.4 di piombo 
come elemento di lega in rame contenente una percentuale di piombo fino al 4‰ 
in leghe saldanti ad alta temperatura (Es. leghe saldanti stagno-piombo contenenti più dell’85‰ di piombo) 
in leghe saldanti per server e sistemi singoli o multipli di archiviazione dati (esenzione garantita fino al 2010) 
in leghe saldanti nelle apparecchiature per infrastrutture di reti per commutazione, segnalazione, trasmissione, così come nella gestione delle reti di telecomunicazione 
in parti elettroniche in ceramica (Es. dispositivi piezo-elettronici) · Rivestimenti in cadmio 
Nei contatti dei componenti elettrici eccetto per le applicazioni vietate dalla Direttiva 91/338 EEC (1) a rettifica della Direttiva 76/769/EEC (2) relativa alle restrizioni sul commercio e l’uso di alcune sostanze e preparazioni pericolose. · Cromo esavalente
Come rivestimento anticorrosione dei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

LA POLITICA AZIENDALE

La BESPECO è costantemente impegnata nella individuazione di prodotti conformi alla normativa ROHS. Le dichiarazione di conformità si basano sulle indicazione che ci pervengono dai nostri fornitori. Nessuna garanzia specifica viene data circa l’accuratezza di tali informazioni, se non nei limiti di quanto comunicato esplicitamente dai fornitori. Invitiamo la Ns. Spett. Clientela a contattare i nostri uffici commerciali, per verificare la CONFORMITA’ alla direttiva ROHS dei prodotti non contraddistinti da nessun simbolo.

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